Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa può essere richiesto dal lavoratore dipendente (coniuge convivente o, in subordine genitori anche adottivi, o figli conviventi o fratelli conviventi) per assistere il familiare portatore di handicap grave.
Condizione essenziale per poter richiedere il Congedo Straordinario è che:
– sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 Legge 104/1992)
– la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Il Decreto Legislativo 119 del 18 Luglio 2011 ha modificato la norma, introducendo la possibilità di usufruire del congedo straordinario retribuito e dei permessi anche se la persona disabile da assistere è ricoverata a tempo pieno quando la presenza del familiare che presta assistenza, sia richiesta dai sanitari. L’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., recepiscono le eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno e le declinano come segue:
– interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
– ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
– ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).
Il congedo non può essere richiesto nei periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa, va infatti rilevato che con la sospensione totale del rapporto di lavoro, come per esempio nel part-time verticale durante le pause contrattuali ovvero nelle giornate in cui non è prevista attività lavorativa, oppure nel caso di cassa integrazione a zero ore, il richiedente ha già la possibilità di prestare assistenza al familiare con disabilità, proprio perché non impegnato in attività lavorativa. Durante il periodo di fruizione del beneficio, il familiare richiedente “conserva il posto di lavoro … e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa” (art. 4 c 2 legge n. 53/2000).
Pertanto, durante i periodi di fruizione del congedo straordinario, il familiare richiedente il beneficio, può essere titolare di un rapporto lavorativo ma non può concretamente svolgere nessuna attività proprio perché impegnato ad adempiere alle funzioni di cura ed assistenza del disabile grave.