Come già detto, la pensione ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell’assicurato che ancora lavori.
La pensione ai superstiti può essere di reversibilità, nel caso il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, oppure indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi.
Questa spetta, in alcuni specifici casi, anche ai genitori (ultra65enni, se non ci sono figli, nipoti, o coniuge e se sono a carico al momento del decesso); ai nipoti (se minorenni e se i genitori non sono in grado di assisterli al momento del decesso); ai fratelli e alle sorelle (se a carico e se non ci sono figli, coniugi, genitori o nipoti), ai figli inabili
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1, Legge 222/1984).
Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
Fino all’approvazione della Legge 31/2008, la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore.
La Legge 31/2008 (articolo 46) ha introdotto proprio in tal senso un’eccezione: l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell’attività lavorativa viene accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).
L’INPS nella Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.
La prima verifica è relativa al datore di lavoro che deve:
rientrare nella categoria dei laboratori protetti o delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
oppure, deve aver assunto l’inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999;
oppure, deve aver assunto l’inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
L’orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla Legge 31/2008 non può eccedere le 25 ore settimanali.
La seconda verifica riguarda l’accertamento della natura terapeutica dell’attività lavorativa.
L’INPS ribadisce che l’attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale accertata dall’INPS attraverso i suoi Centri medico Legali che dovranno considerare che “per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d’opera retribuita atta a garantire un’esistenza libera e dignitosa ai sensi dell’art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza terapeutica ” e che l’attività lavorativa può favorire lo sviluppo di alcune autonomie della persona (autonomie personali, autonomie motorie, sviluppo della comunicazione, sviluppo delle competenze socio-adattative) come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.
Per i nipoti, questi hanno diritto alla pensione se sono equiparati ai figli, ma a condizione di essere minorenni e di risultare a totale carico al momento della morte del vostro parente.