Il supplemento di pensione è un istituto che consente, a chi abbia lavorato dopo la pensione da almeno due anni e abbia compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, oppure quando siano decorsi cinque anni dal precedente supplemento, di ottenere la liquidazione di una prestazione economica aggiuntiva.
Il supplemento è erogato a condizione siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni (quest’ultimo requisito non è richiesto per la liquidazione del supplemento nella Gestione separata): pertanto dal 1° Gennaio 2014, per ottenere il supplemento, è necessario aver perfezionato i requisiti utili per il trattamento di vecchiaia: 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti; 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni e 3 mesi per gli uomini.
L’interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.
Per la determinazione dell’importo del supplemento, vengono seguiti i criteri generali delle pensioni.
L’importo del supplemento di pensione andrà ad aggiungersi alla pensione stessa diventando in pratica parte integrante e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a tale data si sia in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Si ricorda inoltre che il supplemento di pensione è cosa diversa dalla pensione supplementare.
Le due prestazioni hanno in comune il fatto che possono essere ottenute soltanto da chi è già in pensione, mentre la differenza sta nel momento in cui sono stati versati i contributi e per quale attività sono stati versati:
Se questi si collocano dopo la decorrenza della pensione principale e per lo stesso tipo di attività (es. dipendente privato, commerciante) si parla di supplemento;
Se si riferiscono invece a una seconda attività, che in molti casi prosegue anche dopo la cessazione della prima, si ha diritto alla pensione supplementare. Si tratta, quindi, di un assegno erogato da un fondo diverso da quello che ha liquidato il trattamento principale.