La pensione anticipata, prestazione che è indipendente dall’età del richiedente, ed è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 6 mesi (uomini) o 41 anni e 6 mesi (donne). La legge Fornero ha tuttavia previsto delle penalizzazioni per chi chiede la pensione anticipata prima di aver raggiunto una determinata soglia anagrafica. In particolare, l’assegno pensionistico lordo si riduce dell’1% per ogni anno che precede il compimento dei 62 anni. La penalizzazione sale addirittura al 2%, per ogni anno che precede invece i 60 anni all’anagrafe.
Eccezioni sono previste per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la pensione di anzianità, che potranno avere la pensione anticipata a 64 anni.
Anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori c.d. usuranti) sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina.
A partire da gennaio 2015, i lavoratori che hanno diritto alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico ma con 42 anni e sei mesi di contributi (p 41 anni e sei mesi per le donne) riceveranno un assegno pieno, senza la decurtazione prevista dalla Riforma Fornero facendo valere ai fini del requisito contributivo qualsiasi tipologia di versamento. Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 approvato in Commissione alla Camera, che sospende temporaneamente la penalizzazione.
Bisogna distinguere se l’anzianità prevista è raggiunta con “effettivo servizio” per non subire penalizzazioni; se l’anzianità di servizio è raggiunta sommando dei periodi di riscatto o periodi figurativi o maggiorazioni allora si è soggetti alla riduzione dell’1% per ogni anno inferiore ai 62 e del 2% per gli anni inferiori ai 60.