Lavoro accessorio occasionale ed indennità a sostegno del reddito
In deroga al criterio generale, i lavoratori che sono beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, grazie alla legge n. 10 del 2011, hanno la possibilità di svolgere del lavoro accessorio occasionale retribuito attraverso i buoni lavoro o voucher.
Più precisamente, possono accedere a questa tipologia lavorativa i lavoratori in Cassa integrazione guadagni, i disoccupati che percepiscono l’indennità ASpI, i lavoratori in mobilità. Non rientrano invece le prestazioni pagate sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente, come l’indennità di disoccupazione in agricoltura e l’indennità Mini ASpI: a questi non si applica nessun vincolo.
La legge stabilisce però un limite massimo alle prestazioni, che non deve superare i 3.000 euro di retribuzione. Detto limite è riferito al singolo lavoratore, e quindi alla totalità delle attività accessorie svolte da quest’ultimo.
Il lavoratore che percepisce le prestazioni dall’Inps a sostegno del reddito, tipo ASpI o mobilità, e che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nei limiti dei 3.000 euro non avrà problemi, cioè l’Inps non ridurrà l’importo dell’indennità, nè il lavoratore dovrà dare comunicazione all’Inps delle somme percepite.
Se invece viene superato il limite dei 3.000 euro nell’anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione e, nel caso il lavoratore abbia avuto più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno della suddetta cifra, la comunicazione va presentata prima che il compenso determini eccedenza e superamento del limite. In pratica il lavoratore dovrà sommare i suoi singoli redditi e non appena è vicino al superamento, prima di superare i 3.000 euro dovrà comunicare all’Inps.