Il premio alla nascita è un sostegno economico introdotto dall’articolo 1, co. 353 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che consiste nella corresponsione una tantum di 800 euro alle donne gestanti o alle madri come contributo dello Stato alla genitorialità a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il contributo non concorre a formare reddito rilevante ai fini Irpef e viene erogato per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Pertanto, in caso di parto plurimo spettano tanti bonus quanti sono i figli nati.
Il sostegno è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso del seguente requisito primario:
– residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alla cittadine italiane). Sono ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiornoUE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiornoper familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007). A tal riguardo sono ammessi i titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007); e i titolari dicarta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007). Non può essere ottenuto, invece, dalle cittadine non comunitarie presenti regolarmente nel nostro paese non in possesso della Carta di soggiorno.
Il beneficio dell’una tantum di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
1) compimento del 7° mese di gravidanza;
2) parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
3) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
4) affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Viene corrisposto senza tener conto del reddito o dall’ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa, previa presentazione di apposita domanda dalla madre avente diritto all’INPS.
Le domande per ottenere il Premio nascita di 800 euro erogato dall’Inps per la nascita o l’adozione di un minore previsto dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 232/16, trasmissibili esclusivamente in via telematica, dallo scorso 4 maggio 2019 possono essere presentate anche tramite dispositivo mobile/tablet.
La versione mobile consente di presentare solo le domande per le gravidanze in corso, cioè al compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza), oppure per nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese.
Per la presentazione della domanda relativa ad eventi diversi da (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall’8° mese e le casistiche di subentro paterno) occorrerà continuare ad avvalersi dei canali tradizionali (Web, Patronato, Contact Center).