Bonifico parlante per la detrazione delle ristrutturazioni: gli errori da non fare
Una condizione essenziale per non perdere il diritto alla detrazione sulle spese di ristrutturazione è quella del pagamento tramite bonifico parlante. Un particolare tipo di bonifico, eseguibile sia in banca sia alle Poste, che richiede l’inserimento di dati specifici e una causale particolare. Assegni o carte di credito non sono ammessi, perché, pur essendo forme di pagamento tracciabile, non consente l’applicazione della ritenuta d’acconto del 8% che l’istituto di credito effettua quando accredita l’importo sul conto corrente del beneficiario.
In altri termini, quando l’applicazione della ritenuta d’acconto è obbligatoria (come nel caso della Detrazione 50%), occorre che il bonifico presenti tutte le caratteristiche che consentano alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d’acconto. Se non vi riesce, perché ad esempio il bonifico è stato compilato in maniera sbagliata, si perde il diritto alla Detrazione.
In caso di errore nell’esecuzione del bonifico parlante per le ristrutturazioni, infatti, l’unico modo per sanare l’errore è di ripetere l’operazione, accordandosi ovviamente con il beneficiario del pagamento per la restituzione del primo pagamento.
Vediamo dunque quali sono gli errori da evitare nella compilazione del bonifico parlante.
1. CHI EFFETTUA IL BONIFICO DEVE ESSERE CHI CHIEDE LA DETRAZIONE
Fondamentale è che l’ordinante del bonifico sia la stessa persona che sulla propria dichiarazione dei redditi chiede la detrazione 50% sulle detrazioni. Se il signor Verdi risulta l’ordinante del pagamento con bonifico, a chiedere la detrazione non può essere la signora Rossi.
Se i lavori di ristrutturazione rientranti nella Detrazione 50% sono eseguiti su immobili in comproprietà tra diversi soggetti, il bonifico bancario deve riportare il nome, il cognome e il codice fiscale di tutti i proprietari e non solo di colui che esegue il bonifico.
2. INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE
Il Codice fiscale, non scordarlo! Sul bonifico, l’ordinante deve inserire anche il proprio codice fiscale. Dimenticarselo, potrebbe inficiare la validità del bonifico parlante per le ristrutturazioni edilizie.
Nel caso di lavori su un condominio, il codice fiscale da inserire è quello del condominio, non quello di chi materialmente esegue il pagamento allo sportello.
3. NELLA CAUSALE VA MESSO IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESATTO
Eseguire un bonifico parlante per richiedere l’agevolazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, inserendo i riferimenti normativi per quella relativa alla riqualificazione energetica (o viceversa) è un errore da evitare accuratamente.
Va anche aggiunto che l’Agenzia delle Entrate, dopo un primo periodo in cui non ammetteva in maniera assoluta l’errore sul riferimento normativo inserito sull’ordine di pagamento, si è via via ammorbidita. In ogni caso il Fisco ammette l’errore solo se non impedisce di comprendere chiaramente la motivazione per cui si è effettuato il pagamento.
Non esiste una “formula magica” o una causale precompilata, anche se utilizzando i moduli prestampati ad hoc che le banche e le Poste mettono a disposizione, è difficile che il bonifico non venga codificato correttamente. Occorre, ovviamente, quando si compila il bonifico, barrare la casella corretta relativa alla Detrazione 50% o quella del 65%.
Nella causale non è obbligatorio inserire i riferimenti normativi, anche se è preferibile farlo. E allora, in questi casi, una possibile causale corretta potrebbe essere la seguente:
“Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 917/1986. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno”.
Oppure anche:
“Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno”.
C’è da aggiungere che la direzione regionale Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un recente interpello dei geometri fiscalisti, ha ritenuto ammissibile anche una causale che indichi la norma della Detrazione 36% fino al 31 dicembre 2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449) o quella che ha prorogato dal 1° gennaio 2012 il termine del bonus (art. 4, comma 1, lett. c) d.l. 6 dicembre 2001, n. 201).
per la Detrazione del 65% sono valide tutte le istruzioni e le indicazioni riportate nel post, anche se ovviamente, in questo caso, cambiano i riferimenti normativi.
Una possibile causale per il bonifico parlante potrebbe essere la seguente:
“Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno”.
La Direzione regionale del Piemonte delle Entrate, infatti, ha chiarito il caso di errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo necessario (ossia articolo 16-bis del TUIR).
In risposta a un interpello dell’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti, il Fisco ha ammesso che errori sulla causale del bonifico, che non pregiudichino la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato dal privato all’impresa o all’artigiano, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla Detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
E questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è tanto più importante se si considera che anche alcuni moduli per effettuare il “bonifico parlante”, predisposti dalle Banche, non riportano il corretto riferimento normativo, rifacendosi, di volta in volta, al Decreto Salva Italia o alla sua legge di conversione o, ancora, al vecchio dispositivo normativo in uso per la Detrazione 36%.
È bene ricordare che in passato l’Agenzia delle Entrate non ammetteva nessuna tipologia di errori sul bonifico bancario e che anche adesso, in molti casi, l’unico modo per sanare una svista o un’omissione era rifare il bonifico, accordandosi con il beneficiario per la restituzione della somma precedentemente versata.
Le Entrate hanno specificato anche che l’errore nel riportare la corretta dicitura di legge sulla causale del bonifico per la Detrazione 50% è sanabile solo se non impedisce di comprendere chiaramente la motivazione per cui si è effettuato il pagamento.
4. COLLEGAMENTO TRA PAGAMENTO E FATTURA
In realtà non è un errore gravissimo, ma per prudenza è sempre meglio prevedere nella causale del bonifico parlante per ottenere l’agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni inserire anche il riferimento alla fattura che si sta saldando e che dovrà essere conservata insieme alla ricevuta di pagamento per futuri controlli.