La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale”.
L’importo mensile varia ogni anno. Per il 2017 è stato fissato a 501,89 euro.
Il trattamento minimo spetta in base al reddito, secondo lo schema che segue.
Persone singole:
integrazione totale, se il reddito è inferiore a 6.524,07 euro annui;
nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 13.049,14 euro annui;
integrazione parziale, se il reddito è compreso tra tali cifre.
Coppie sposate:
Se il soggetto è coniugato con persona non legalmente ed effettivamente separata, la questione si complica. E non di poco. Se la pensione ha avuto decorrenza prima del 1994 i redditi coniugali sono del tutto irrilevanti e pertanto non entrano in considerazione. Se la pensione ha decorrenza nell’anno 1994 o dopo tale data l’integrazione è concessa a condizione che risultino soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: 1) il beneficiario non superi i 13.049,14 euro di reddito individuale; 2) i redditi coniugali non superino 4 volte il trattamento minimo nell’anno di riferimento pari cioè per il 2016 a 26.098,28 euro (32.622,35 euro, pari a 5 volte il trattamento minimo nell’anno di riferimento, se la pensione ha avuto decorrenza nel 1994).
I reddito da considerare è quello assoggettabile all’Irpef. Non deve includere: le pensioni d’invalidità civile; le rendite Inail; la casa di proprietà; i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e la stessa pensione da integrare al minimo.
Ma quali sono le pensioni integrabili al minimo? In linea generale sono integrabili al minimo tutte le prestazioni previdenziali dirette ed indirette (pensioni ai superstiti) erogate dall’AGO, dai fondi speciali per i lavoratori autonomi, dai fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria ad eccezione della pensione supplementare. Particolari condizioni interessano l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità (si veda qui per i dettagli) nonchè i casi in cui il pensionato sia titolare di piu’ trattamenti pensionistici (si veda qui per i dettagli). La disciplina dell’integrazione al minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regoledel sistema contributivocioè per chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (ciò determina, peraltro, la conseguenza che l’istituto non è applicabile ai lavoratori che ottengono una prestazione dalla gestione separata dell’Inps).