I lavoratori extracomunitari che lavorano regolarmente in Italia come dipendenti, autonomi, parasubordinati, liberi professionisti e imprenditori, hanno la possibilità di ottenere, con il versamento dei contributi previdenziali, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.
Se si desidera tornare nel proprio Paese di origine si può richiedere il riconoscimento dei contributi già versati in Italia. Ciò è previsto nel caso in cui esista una convenzione internazionale tra l’Italia ed il proprio Paese di origine.
Tali convenzioni permettono ad ogni paese di liquidare la pensione in base alla propria legislazione nazionale. A tal fine il diritto alla pensione si valuta considerando i contributi versati presso tutti gli stati, purchè non sovrapposti.
I lavoratori extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine, cessando l’attività lavorativa in Italia, non possono più chiedere la liquidazione dei contributi versati, ma conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati e possono goderne a partire dal 65° anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento. La regola è operativa anche in mancanza di un accordo di reciprocità col Paese di provenienza.