I trattamenti pensionistici di guerra sono benefici economici che lo Stato eroga come atto di risarcimento, a seguito di richiesta, direttamente ai militari e ai civili che hanno subito menomazioni all’integrità psico-fisica per causa di guerra o, se deceduti per la stessa causa, in via indiretta ai loro familiari(vedova e orfani, genitori).
I trattamenti pensionistici di guerra diretti sono reversibili ai familiari alla morte del beneficiario.
I benefici possono, dunque, essere concessi:
direttamente a coloro che hanno subito il danno, la persecuzione o l’internamento, in questo caso si tratta di trattamento diretto;
in via indiretta ai familiari, se il danneggiato non ha mai fruito in vita di nessun beneficio , in questo caso si tratta di trattamento indiretto;
in via di reversibilità ai familiari, alla morte del danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica, in questo caso si tratta di trattamento di reversibilità.
Le domande possono essere presentate:
direttamente dal richiedente, che firma la domanda alla presenza del dipendente addetto;
per posta o via fax. In questo caso non è necessario autenticare la firma, ma occorre inviare la domanda unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del richiedente.