La Legge (L. 104/1992 art. 3 comma 3, Dlgs 151/2001 art. 42) prevede l’erogazione di permessi lavorativi sia per il lavoratore che per il familiare che lo assista, secondo differenti modalità . Innanzitutto va detto che la legge si applica solo ai lavoratori disabili, sia pubblici che privati, che abbiano avuto il riconoscimento di handicap grave. Questa condizione è necessaria affinchè si possa vedere applicata al proprio caso la legge 104. Tutti i disabili gravi rientranti nella suddetta categoria, o i loro familiari, hanno diritto tra le altre prestazioni, a tre giorni di permesso al mese per assentarsi dal lavoro. Naturalmente requisito fondamentale nel caso di familiari, è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
Ricordiamo che la certificazione dell’handicap grave non è quella dell’invalidità civile, e che le due cose seguono due iter e percorsi diversi.
La Legge 104/92 permette di usufruire di tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere un familiare disabile grave. Ricordiamo che i permessi non sono cumulabili e perciò è necessario utilizzarli correttamente di mese in mese. Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, i giorni di permesso sono coperti da contributi figurativi, validi alla maturazione del diritto alla pensione, delle ferie, e alla tredicesima mensilità.
È possibile prendere i permessi nei giorni in cui se ne ha bisogno, avendo cura ovviamente di presentare in azienda la preventiva programmazione delle assenze per evitare disguidi organizzativi nelle metodologie di lavoro applicate sul posto. I soggetti che possono usufruirne, oltre naturalmente al disabile stesso, sono:
• coniuge;
• parenti e affini di primo grado: figli, genitori, suoceri, generi, nuore;
• parenti e affini di secondo grado: nonni, nipoti, fratelli, sorelle, cognati.
Ad alcune condizioni il permesso è riconosciuto anche per l’assistenza a familiari di terzo grado. Gli assistibili sono: zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), bisnonni, pronipoti, zii e nipoti acquisiti, ma solo quando i genitori e il coniuge dell’assistito:
1. hanno più di 65 anni;
2. sono a loro volta inabili;
3. sono deceduti;
4. mancano (nel senso di celibi, figlio naturale non riconosciuto, divorziati, separati legalmente, ecc.).
Nel caso in cui i lavoratori siano assenti per qualche giorno del mese, il Ministero ha preso una decisione che va incontro agli interessati nel senso che, se durante il mese si sono assentati dal lavoro per determinate cause, questo fatto non comporta una parallela riduzione dei tre giorni di permesso. La situazione è duplice.
1. se il lavoratore è assente per parte del mese, ad esempio, per congedo facoltativo per maternità, malattia, infortunio, congedo straordinario invalidi, permessi sindacali, i giorni di permesso restano sempre tre. E questo vale anche per le assenze dovute per ferie;
2. se invece ii diritto ai permessi nasce per la prima volta nel corso del mese (assunzione del lavoratore, riconoscimento Inps del diritto, ecc.), si riducono i tre giorni in proporzione al periodo mancante. Su questo punto l’Inps precisa che è riconosciuto un giorno di permesso ogni dieci giorni di lavoro.
Il lavoratore che voglia richiedere, e dunque fruire dei suoi permessi, è tenuto a presentare domanda alla Sede inps di competenza per via telematica, allegando l’attestazione di handicap grave (articolo 3 comma 3) rilasciata dalla Commissione Asl.
Il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.
Il nostro ufficio resta a tua disposizione per l’inoltro della domanda e per avere informazioni ed essere assistito in tutto l’iter della pratica.