La legge 68/99 tutela alcune categorie svantaggiate di lavoratori, cosiddette “protette”, per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. Nello specifico la legge obbliga le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere un certo numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette, incentivandole tramite agevolazioni fiscali.
In base alla legge 68/1999 appartengono alle categorie protette:
– Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;
– Invalidi con percentuale di invalidità superiore al 33%;
– Non vedenti e sordomuti;
– Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
– Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani;
– Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I possessori di questi requisiti, che siano disoccupati e abbiano un’età compresa tra 15 e 65 anni, possono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego.
Le aziende possono assumere un invalido civile attraverso due modalità distinte: per chiamata nominativa (individuando da sé il lavoratore da assumere) o per chiamata numerica (attraverso le liste del Centro per l’Impiego).
Il collocamento mirato è un organo istituito presso i Centri per l’Impiego provinciali, atto ad agevolare l’inserimento degli appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro. Può sottoscrivere delle convenzioni con le aziende che lo richiedono, nelle quali vengono stabiliti modalità e tempi di inserimento degli iscritti al collocamento mirato, ma anche con quelle aziende che non hanno l’obbligo di assunzione di categorie protette.
Le modalità convenute comprendono: la scelta nominativa, periodi di tirocinio formativo o di orientamento, assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, allungamento del periodo di prova rispetto a quello previsto dal CCNL (con la clausola che in caso che il periodo di prova non venga superato a causa della disabilità del lavoratore, questa non diventi la causa della cessazione del rapporto di lavoro).
Le agevolazioni previste per le aziende sono molteplici, e vanno da un massimo di 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con invalidità superiore al 79%, al rimborso forfettario che copra parzialmente le spese sostenute per adeguare il posto di lavoro a persone con percentuale di invalidità superiore al 50% (implementazione di tecnologie finalizzate al telelavoro, rimozione di eventuali barriere architettoniche etc).
Le aziende, pubbliche o private, che non ottemperino agli obblighi di legge sulle assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette sono perseguibili di sanzioni amministrative disposte dalle direzioni provinciali del lavoro.
La legge prevede alcuni casi in cui le aziende possono essere esonerate dall’obbligo di assunzione di categorie protette:
– Aziende che si trovino in fase di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ed abbiano adottato interventi straordinari di integrazione salariale;
– Aziende in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato;
– Aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà;
– Aziende in mobilità (per il solo periodo in cui perduri la mobilità). Tale periodo può essere incrementato di un anno in caso la mobilità si concluda con il licenziamento di un numero di dipendenti superiore a 5.
Le imprese interessate devono ricevere autorizzazione alla sospensione dell’obbligo. Nell’attesa possono ricevere un’autorizzazione temporanea dal servizio provinciale competente, rinnovabile solo una volta e che non superi i 3 mesi. Dopo il termine della sospensione le aziende hanno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta relativa agli appartenenti alle categorie protette da assumere.