DIS-COLL, cosa vuol dire? L’acronimo sta per Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed è istituita dall ‘art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act.
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria (quindi non in caso di recesso dal contratto da parte del lavoratore) verificatisi nel corso del 2015. Viene prospettata un’eventuale estensione del nuovo istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento di ulteriori risorse finanziarie.
I requisiti per la nuova indennità sono posti dal comma 2, dell’art. 15 del Decreto.
Innanzitutto i lavoratori devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS, come per l’indennità di disoccupazione attualmente in vigore ma, rispetto alla tutela vigente, si prevedono:
Almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente la perdita del lavoro e almeno 1 mese (o un contratto di almeno un mese) nel 2015.
Sono soppressi i requisiti del reddito massimo e della monocommittenza
Si richiede lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda (anziché la sussistenza di un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell’anno precedente).
Va ricordato che il precedente regime di indennità una tantum per i collaboratori non poneva come condizione che la disoccupazione fosse involontaria, come, invece, richiede il comma 1 art. 15 del decreto n. 22/2015.
Inoltre l’erogazione della nuova indennità è ora subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione (comma 10).
I commi da 3 a 5 disciplinano i criteri di calcolo dell’indennità. Essi, a differenza del regime attuale, fanno riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sono analoghi a quelli introdotti dallo stesso decreto per la NASpI:
L’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
Per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
E’ previsto comunque un tetto massimo di 1.300 euro lordi e la riduzione del 3% ogni mese e partire dalla quinta mensilità. Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l’intero sussidio.
La DIS-COLL avrà una durata massima di sei mesi. La durata è commisurata al periodo lavorato: cioè corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelli lavorate nel periodo compreso tra il primo gennaio del 2014 e la data del licenziamento stesso.
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di domanda presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
La nuova DIS-COLL sostituisce, per il solo anno 2015, l’attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. La precedente forma di tutela resta confermata per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2014 (il testo riporta 2013 probabilmente per un errore materiale) e riprenderebbe nel 2016, fatta salva appunto l’ipotesi alternativa di estensione temporale della DIS-COLL con nuovi finanziamenti.
E’ stata in vigore dal 1 gennaio 2015 e fino al 30.06.2017.