Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell’anno, hanno diritto all’indennità di disoccupazione agricola.
Tale indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L’indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).
I requisiti per ottenerla sono:
L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);
Almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate).
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità.
L’indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate ed il suo importo è il 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l’indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.