L’indennità per astensione obbligatoria, o più comunemente chiamata “maternità”, è un trattamento economico, sostitutivo della retribuzione, che spetta alle lavoratrici (o ai loro compagni, se esse non possono godere di tale diritto) costrette ad assentarsi dal lavoro a causa dello stato di gravidanza. Hanno diritto all’indennità :
Le lavoratrici dipendenti che si assentano dal lavoro per un periodo di 5 mesi, utilizzabile in forma flessibile a partire dal nono mese di gravidanza. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni possono anticipare, per rischio, il periodo di astensione obbligatoria che precede il parto e posticipare i periodi di astensione obbligatoria successivi al parto. Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato sino alla fine del 7° mese dopo il parto stesso. In caso di parto prematuro, alla madre viene data la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi. L’indennità spetta anche in caso di adozione e affidamento. In questi casi, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, a condizione che non abbia superato i 6 anni di età, 18 anni per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali. In caso di morte o di grave malattia della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo al padre, l’indennità per astensione obbligatoria dal lavoro spetta al padre lavoratore (capo IV Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane e commercianti) iscritte nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile, in regola con il versamento dei contributi.
Le libere professioniste che richiedono la maternità possono assumere come reddito di riferimento per calcolare l’indennità solo quello professionale, con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte.
Le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e libere professioniste). .
Alle mamme lavoratrici precarie spetta l’assegno di maternità dello Stato. Anche alle atlete, “che esercitano attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto” deve essere riconosciuto l’indennità di maternità.
Le mamme con contratto di lavoro a tempo determinato hanno anche loro diritto, entro il primo anno di vita dei figli, ad un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito.