Dal primo Maggio 2015 le attuali forme di ammortizzatori sociali, Aspi e mini-Aspi, andranno in soffitta lasciando spazio alla NASpI.
Inoltre, a decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI.
Ma quali sono i requisiti, come si accede al beneficio e quanto spetta a chi fruirà di questa indennità?
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) riguarderà gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. È un’indennità mensile per sostenere il reddito di chi abbia perduto involontariamente il lavoro.
I destinatari sono i lavoratori dipendenti (esclusi quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni). Restano inoltre esclusi (così come già era stato per l’ASPI) gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (OTD/OTI), per i quali rimane ancora in vigore la vecchia disciplina normativa.
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto, il lavoratore deve aver perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
Essere in stato di disoccupazione;
Possa far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
Possa far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissione per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dal c. 40 dell’art. 1 della Legge n. 92/2012).
La prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4, 33.
Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a € 1195/mensili (importo relativo al 2015, rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat), l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Qualora la retribuzione mensile superi detto importo, l’indennità è pari al 75% della retribuzione, incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso l’importo massimo mensile non può’ superare a € 1.300 (rivalutatili annualmente in base all’indice Istat).
L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI e’ allineata a quella della generalità dei lavoratori.
La NASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Si noti che ai fini del calcolo non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2017, la durata massima sarà di 78 settimane (cioè un anno e sei mesi).
La NASPI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione della prestazione è sempre condizionata dal permanere delle seguenti condizioni:
Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale;
Ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo.
Il lavoratore avente diritto alla NASPI che avvii un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte delsocio, può richiedere la liquidazione anticipata (in unica soluzione) dell’importo del trattamento che gli spetta e che ancora non gli e’ stato erogato.
In questo caso non viene accreditata contribuzione figurativa e non si ha diritto agli assegni familiari (che invece possono eventualmente spettare, in base al reddito, durante l’erogazione della NASPI).
La domanda per l’anticipazione va presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Qualora, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, dovrà restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Qualora il lavoratore in corso di fruizione della NASPI instauri un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), si verificano le seguenti situazioni:
Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decadedalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro (o l’utilizzatore in caso di contratto di somministrazione), siano diversi dal datore di lavoro o l’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non vi siano rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la NASPI, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno), qualora comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
Se il lavoratore intraprende un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il lavoratore sia esentato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, è tenuto a presentare all’INPS un’apposita auto-dichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. In caso di mancata presentazione andrà restituita la NASPI percepita dall’inizio dell’attività autonoma.
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI qualora:
Perda lo stato di disoccupazione
Inizi un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste (e descritte nel paragrafo precedente)
Raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
Acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità(a meno che non opti per la NASPI)
Violi le regole relative alle iniziative lavorative, ai percorsi di riqualificazione.
La contribuzione figurativa accreditata è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi (e non) e delle mensilità aggiuntive entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione NASPI.
Le retribuzioni computate come sopra indicato, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni (per non danneggiare l’importo della pensione del lavoratore). Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati per determinare la retribuzione pensionabile.
In caso di svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato la contribuzione relativa all’IVS non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee.
In caso di svolgimento contemporaneo di lavoro autonomo (con limiti di reddito tali da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione), la contribuzione relativa all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee.