È una prestazione mensile che viene riconosciuta previa domanda all’INPS, di carattere assistenziale, aggiuntiva della pensione. Spetta ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo inferiore a quello risultante dalla somma del minimo e della maggiorazione teoricamente spettante in base all’età, a condizione che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura tale da consentire l’attribuzione della maggiorazione in misura parziale.
I limiti di reddito da considerare sono:
per il pensionato solo, la somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale;
per il pensionato sposato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo, più l’importo annuo dell’assegno sociale.
Bisogna precisare che non tutti i redditi, devono essere presi in considerazione, ma vanno esclusi i:
i trattamenti di famiglia;
il reddito catastale della casa di abitazione;
le pensioni di guerra;
l’indennittà di accompagnamento di ogni tipo;
l’importo aggiuntivo previsto dalla legge 388/2000;
i sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti.
Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, l’importo della maggiorazione sociale della pensione è fisso.
Inizialmente esso era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 anni e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato a 50.000 lire (€ 25,83) per i soggetti con 60 anni, 160.000 lire (€ 82,64)per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di 180.000 lire (€ 92,96), al compimento del 75° anno di età.
Dal 1° gennaio 2002 è stato introdotta l’integrazione fino a € 516,46 il Milione, con la Maggiorazione di 123,77 euro (239.652 lire), al compimento del 70° anno di età: quest’incremento, che non modifica ma si aggiunge all’importo preesistente della maggiorazione sociale e annulla di fatto il livello previsto di 180.000 per i 75 anni di età.
Si deve tenere presente che il limite di età fissato per l’incremento a 70 anni può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età) nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione complessivamente fatta valere dal soggetto, considerando che la frazione di quinquennio pari o superiore a 2 anni e mezzo si arrotonda a 5 anni.
I titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale, invece, possono ottenere l’incremento fin dall’età di 60 anni.
Maggiorazione fino a 516,46 euro (aumento al milione)
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale – in favore di persone disagiate – per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità.
La maggiorazione spetta:
ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
ai titolari di pensione sociale;
ai titolari di assegno sociale;
ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).
Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un’età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo.